XVII Legislatura ARS MOZIONE N. 72 - Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani - Birgi. L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA VISTA la grave situazione economico-finanziaria in cui versa l'aeroporto di Trapani-Birgi, che metterà inevitabilmente in pericolo la funzionalità dello stesso; CONSIDERATO che: il bilancio dell'esercizio 2016 è stato chiuso con una perdita pari a euro 2.438.931; a questa situazione patrimoniale negativa vanno aggiunti ulteriori 9.082.227,41 euro derivanti dai costi di co-marketing sostenuti nei precedenti esercizi che hanno determinato perdite complessive per euro 11.521.158, che hanno comportato oltre all'azzeramento del capitale sociale, perdite residue da coprire pari a euro 4.927.863; nel 2016 la società aveva pure coperto perdite pregresse per euro 4.486.620 attraverso la riduzione del proprio capitale sociale; nel biennio 2015-2016 l AIRGEST aveva accumulato perdite per complessivi 16.000.000 di euro circa, bruciando risorse pubbliche per pari importo; RITENUTO che l'analisi del bilancio al 31.12.2016, e in particolare la relazione sulla gestione rassegnata dal CdA uscente, conclamano una gravissima situazione economica, patrimoniale e finanziaria, per cui si evidenzia che dagli indicatori di bilancio che misurano lo stato di salute della società, risultano: 1)redditività operativa NEGATIVA, espressione di incapacità della gestione tipica di generare ricavi idonei a coprire i costi di esercizio; 2)posizione finanziaria netta NEGATIVA, espressione di incapacità di generare entrate correnti capaci di coprire le uscite correnti e quindi di un'anomalia strutturale; 3)elevato indice di INDEBITAMENTO, espressione della misura in cui l'azienda ricorre all'indebitamento, il cui valore di 6,9 (valori superiori a 2 segnalano anomalie strutturali), indica una struttura patrimoniale fortemente disequilibrata; VISTO che: a comprova del grave deficit patrimoniale si è assistito all'intervento sul capitale della società adottato nell'agosto del 2017, con il quale si è deliberato l'aumento dello stesso per l'importo di euro 14.863.445,59, ma successivamente sottoscritto dal socio di maggioranza Regione Sicilia oggi titolare del 99,93% per soli euro 5.003.445; alla data del 22.11.2017 il capitale versato nelle casse AIRGEST era già irrimediabilmente perso, poiché destinato a coprire la residua perdita di euro 4.927.80,34; RITENUTO che: nel novembre 2017 l AIRGEST avrebbe disposto, secondo quanto si apprende dai dati ufficiali del Registro Imprese, di un patrimonio netto di soli euro 75.585,alla luce del fatto che al capitale sottoscritto di euro 5.003.445,37, andavano sottratti euro 4.927.860,34 come perdita residua, senza voler considerare il risultato in corso dal 01.01.2017 al 30.11.2017, verosimilmente anch'esso negativo come per il passato, che eroderebbe ulteriormente l'esiguo patrimonio di 75.000 circa, ammontare non conforme al minimo legale previsto dal DM 521/1997 pari ad euro 7.746.853, che la normativa di settore prescrive per le società di gestione aeroportuale, come peraltro riconosciuto dal CdA nell'ultima pagina della relazione sulla gestione; emerge ancora da un'attenta lettura del verbale di assemblea straordinaria del 8 agosto 2017, che l'intervento sul capitale è stato peraltro non solo tardivo, insufficiente ed inadeguato poiché adottato, e successivamente eseguito, in misura assolutamente inidonea a garantire la continuità aziendale ed in dispregio della normativa di settore in tema di minimo legale del capitale sociale, ma anche adottato in violazione delle norme civilistiche in tema di spa; che la ricapitalizzazione alla data dell'assemblea dell'agosto 2017 è stata adottata in assenza: 1)di un'analisi delle cause strutturali e non occasionali e transitorie che hanno costantemente generato perdite su perdite nella società di gestione. 2)di un'adeguata informativa contabile sulle perdite in corso (01.01.2017-30.04.2017) 3)del parere del Collegio Sindacale sulla situazione patrimoniale al 30.04.2017 e sul requisito della continuità aziendale, parere che non risulta allegato al verbale di assemblea, né menzionata la sua lettura in verbale (peraltro il Presidente del Collegio Sindacale - di nomina ENAC - risulta assente non giustificato); CONSIDERATO che: la causa dell'attuale fase di difficoltà dall Airgest S.p.A. si deve identificare, oltreché nell'elevato esborso negli anni per i pagamenti del c.d. comarketing al vettore low cost Ryanair, anche e soprattutto nel fallimento della strategia del management finalizzata ad aggiudicare un bando per campagne di advertising indirizzato alle compagnie aeree, impugnato da Alitalia con ricorso accolto dal TAR che ne ha stigmatizzato l'illegittimità sotto diversi profili; la Regione non sembra aver avviato alcuna procedura per garantire l'equilibrio finanziario della società nel medio e lungo termine, pur in presenza di regole comunitarie che possono legittimare la Regione stessa a chiedere alla Commissione europea di autorizzare un piano di aiuti al funzionamento, a fronte di un piano industriale di Airgest coerente ed efficace, posto che quello in atto esistente non garantisce in alcun modo l'equilibrio aziendale; il perdurare di tale condizione, o addirittura l'aggravarsi della stessa a causa dei ritardi con cui la Regione affronta la profonda crisi aziendale, imporrebbe in futuro soluzioni ancor più drastiche, nel senso che l'unica alternativa alla liquidazione della società o alla sua fusione incondizionata con la società di gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino - peraltro non adeguatamente discussa con il territorio né ben programmata - rimarrebbe il vero e proprio salvataggio di AIRGEST, il che potrà avvenire esclusivamente in base alle norme europee vigenti; se l'Assemblea Regionale Siciliana, su proposta del Governo, facesse subito la sua parte, votando una norma per individuare risorse adeguate e impegnare il Governo a predisporre i relativi dossier sugli aiuti di stato, la Commissione europea autorizzerebbe tali aiuti al funzionamento dell'aeroporto, come da prassi, in meno di due mesi; all'eventuale esito negativo o tardivo delle iniziative in atto della Regione e del Management si dovrebbero programmare risorse finanziarie sia per il salvataggio immediato sia per la ristrutturazione di Airgest S.p.A. aziendale; ogni intervento nel senso prospettato dovrà essere finanziato con nuovi stanziamenti da parte della Regione che rappresenterebbe l'unica garanzia per traghettare la società di gestione dell'aeroporto di Trapani/Birgi verso l'equilibrio finanziario;che ogni soluzione proposta dal management, che andasse nella stessa direzione degli interventi fallimentari realizzati in precedenza, non sarebbe coerente con quelle sopra prospettate e potrebbe generare risultati parziali oltreché illegali, IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE e per esso L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA a proporre le norme a supporto di una strategia di bilancio coerente con le finalità esposte in premessa, a condizione che si riporti il percorso di AIRGEST e della Regione nel solco della legalità e della programmazione;Ad attivare un monitoraggio costante sul sugli uffici dei dipartimenti preposti alla vigilanza e al controllo sul management di Airgest S.p.A. per avviare un'Amministrazione attenta che proponga un serio Piano Industriale nel rispetto dei vincoli imposti dal mercato, da una parte, ma che riesca a sfruttare, dall'altra, anche le opportunità che l'Unione europea offre, autorizzando la concessione di aiuti legali e compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; a considerare, in particolare, la programmazione di aiuti al funzionamento dell'Aeroporto quale soluzione opportuna e giuridicamente valida ai sensi della Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03 sugli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, programmabili fino al 2024 per finanziare il costo delle attività dell'aeroporto per superare i problemi gravi di liquidità generati dal basso livello delle entrate e del capitale attuale e per indirizzare l'aeroporto alla integrale copertura dei costi di esercizio nel medio e lungo termine; a valutare sin d'ora, ove risultasse necessario e senza indugio alcuno, in virtù della grande importanza rivestita dall'Aeroporto V.Florio di di Trapani-Birgi nell'economia del territorio,il vero e proprio salvataggio di AIRGEST SpA,, facendo anche riferimento alla prassi recentemente seguita dalla Regione Marche per Aerdorica SpA, società di gestione dell'Aeroporto di Ancona, con l'Aiuto di Stato n.48050 notificato dall'Italia il 19 aprile 2017 ai sensi della Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. Tale intervento è stato autorizzato tempestivamente dalla Commissione europea il 6 giugno 2017. L'autorizzazione in oggetto,riguarda un prestito della Regione Marche di 7,28 milioni di euro con scadenza a sei mesi e un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base. La Regione Marche, infatti, ha programmato aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione dell'aeroporto con una legge regionale (Marche n. 13/2017), prevedendo la ricapitalizzazione della società fino a 20 milioni di euro, da utilizzare in parte per rimborsare proprio il prestito di salvataggio. In base all'articolo 2 della predetta legge, l'erogazione dell'aiuto per il salvataggio è stata correttamente subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e alla successiva presentazione di un piano di ristrutturazione, entro quattro mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, anch'esso da notificare separatamente alla Commissione per richiederne l'autorizzazione, pena la restituzione degli aiuti ricevuti dalla società di gestione. (22 febbraio 2018) TANCREDI - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO
XVII Legislatura ARS INTERROGAZIONE (risposta scritta) N. 90 - Chiarimenti sulla situazione patrimoniale di Airgest S.p.A. Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che: dall'analisi della situazione patrimoniale e del conto economico della società Airgest, si evidenzia che: il bilancio dell'esercizio 2016 si chiude con una perdita di euro - 2.438.931, che unitamente alla posta negativa di euro - 9.082.227,41 per costi di co-marketing sostenuti nei precedenti esercizi, hanno determinato perdite complessive per euro - 11.521.158 che hanno azzerato il capitale sociale e lasciato perdite residue da coprire per euro - 4.927.863; nel 2016 la società ha, altresì, coperto perdite pregresse per euro- 4.486.620 attraverso la riduzione del suo capitale; pertanto, al 31.12.2016 l AIRGEST spa ha accumulato perdite per complessive euro 16.000.000 circa, bruciando risorse pubbliche per pari importo; rilevato che: l'analisi del bilancio al 31.12.2016 ed, in particolare, della relazione sulla gestione rassegnata dal CdA uscente, conclama una gravissima situazione economica, patrimoniale e finanziaria; gli indicatori di bilancio che misurano lo stato di salute della società evidenziano: redditività operativa: negativa, ovvero, incapacità della gestione di generare ricavi idonei a coprire i costi di esercizio; liquidità - intesa come capacità dell'impresa di coprire le uscite a breve termine - espressa da coefficienti inferiori ad 1, indicatore di una anomalia strutturale, comprovata da una posizione finanziaria netta negativa; posizione finanziaria netta negativa, ovvero, incapacità di generare entrate correnti capaci di coprire le uscite correnti e quindi indicatore di un'anomalia strutturale; elevato indice di indebitamento - il cui valore di 6,9 che assume nel 2016, essendo superiore a 2 che è il valore limite indicatore di anomalie strutturali, indica una struttura patrimoniale fortemente disequilibrata, come comprovato dagli interventi di ricapitalizzazione della società adottati nel 2016 e nel 2017; il grave deficit patrimoniale ha obbligato i soci a ricostituire il capitale della società nell'assemblea dei soci dell' 8 agosto del 2017, che ha deliberato l'aumento del capitale per l'importo di euro 14.863.445,59 e che lo stesso: è stato sottoscritto per soli euro 5.003.445, di cui euro 4.999.999,34 dal socio Regione Siciliana, che oggi detiene una partecipazione del 99,93%; alla data del 22.11.2017 il capitale sociale si era già ridotto a euro 75.585 (euro 5.003.445,37 capitale sottoscritto - euro 4.927.860,34 perdita residua), senza voler considerare il risultato in corso dal 01.01.2017 al 30.11.2017, verosimilmente anch'esso negativo come per il passato; il valore di euro 75.585 è inferiore al minimo legale di euro 7.746.853 previsto dal DM 521/1997, come peraltro riconosciuto dal CdA nell'ultima pagina della relazione sulla Gestione; osservato che l'intervento sul capitale dell' 8 agosto 2017 è stato tardivo, insufficiente ed inadeguato poiché adottato, e successivamente eseguito, in misura assolutamente inidonea a garantire la continuità aziendale ed in spregio alla normativa di settore in tema di minimo legale del capitale sociale, nonché adottato in violazione delle norme civilistiche in tema di S.p.A.; atteso che: la ricapitalizzazione alla data dell'assemblea dell'agosto 2017 è stata adottata in assenza di: un'analisi delle cause strutturali e non occasionali e transitorie che hanno costantemente generato perdite su perdite nella società di gestione; un'adeguata informativa contabile sulle perdite in corso (01.01.2017-30.04.2017); l'assenza del parere del Collegio Sindacale sulla situazione patrimoniale al 30.04.2017 e sul requisito della continuità aziendale, parere che non risulta allegato al verbale di assemblea, né menzionata la sua lettura in verbale (peraltro il Presidente del Collegio Sindacale - di nomina ENAC - risulta assente non giustificato); la nota della Ragioneria Generale prot. 36825/S5.12 del 21.07.2017 indirizzata al Presidente della Regione avente ad oggetto il promemoria per l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per il 19.07.2017 richiama l'attenzione sulle assunzioni del piano di risanamento triennale ex art. 14 del D.Lgs 175/2016 poi approvato dall'assemblea dei soci del 08.08.2017. La Ragioneria pone in risalto le criticità delle assunzioni di piano sotto il profilo sia della realizzabilità che dell'entità e della tempistica, condizioni che, ove non verificate, ne compromettono irrimediabilmente la validità: aumento di capitale pari a euro 14,9 mln da erogare entro il 31.12.2017; esito positivo della procedura di gara ex LR 24/2016 del progetto finalizzato all'incremento turistico entro gennaio 2018 da erogare con fondi totalmente pubblici provenienti dalle casse regionali, dal Libero Consorzio di Trapani e dai Comuni del Trapanese; garanzia da parte degli assegnatari del contratto di un flusso di passeggeri crescente nel periodo ottobre 2017 - marzo 2020 di 4,7 milioni, tenuto conto del periodo di chiusura dell'aeroporto nel periodo novembre-dicembre per lavori programmati; tutte e tre le assunzioni di piano non si sono ad oggi verificate; il comma 5 del D.Lgs. 175/2016 impedisce alle amministrazioni (salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile) di: sottoscrivere aumenti di capitale; effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito; rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite, anche infrannuali; il trasferimento straordinario di fondi alle società in perdita per tre esercizi consecutivi è consentito solo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore e comunicato alla Corte dei conti che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni; considerato altresì che: la sentenza del TAR, (N. 304/2018 del 02/02/2018) ha evidenziato il mancato rispetto della normativa sugli appalti e l'Illegittimità delle procedure utilizzate per l'avvio di nuove tratte aeree, oltre alle criticità che riguardano possibili aiuti di stato non autorizzati; i servizi oggetto del bando sono Servizi pubblicitari e di marketing, ma che il combinato disposto nei punti II.2.14 e III.1.1 del bando, ha impedito la partecipazione diretta ed esclusiva di imprese di servizi di marketing e pubblicità che non avessero un collegamento ad una compagnia aerea od alleanza di compagnia aerea; Alitalia ha puntato il dito contro Ryanair e il TAR ha riconosciuto che il bando è stato cucito addosso alla Ryanair; il TAR ha considerato illegittima l'indicazione di specifiche tratte di volo da coprire necessariamente con collegamenti diretti, contenuta per la prima volta nella lettera d'invito, definendo testualmente questo tentativo come una misura concretamente idonea a identificare solo uno dei due soggetti che avevano manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara; e ciò - prosegue il TAR - è chiaramente illegittimo, in quanto viola qualsiasi norma e principio sulla libera concorrenza in sede di gara; Alitalia ha rilevato che le condizioni imposte da Airgest hanno di fatto impedito il confronto concorrenziale tra i partecipanti alla gara. Il TAR le ha dato ragione censurando inoltre il comportamento illegittimo di Airgest che avrebbe anche modificato alcuni elementi essenziali della gara nel corso del procedimento; il TAR ha addirittura esposto alcune perplessità sull'intero procedimento amministrativo, ricordando qualora ve ne fosse bisogno la prevalenza della normativa comunitaria sugli aiuti di stato su quella nazionale, stigmatizzando il meccanismo creato dalla Regione siciliana con una norma che ha subordinato l'erogazione del finanziamento ai comuni interessati ad apposita convenzione con la società di gestione di fatto seguendo, un 'percorso tortuoso', senza verificare preventivamente il rispetto delle norme comunitarie in questo specifico settore; il TAR ha anche rilevato lo scollamento tra l'oggetto dell'appalto, che è l'attività di promozione pubblicitaria, e il settore al quale viene ricondotto (trasporti) e, in estrema sintesi, la dubbia linearità dell'operazione; per sapere: quali provvedimenti abbia adottato il Consiglio di Amministrazione dell Airgest ai fini della continuità aziendale, stante che i seguenti assunti del piano di risanamento, in particolare, non si sono realizzati e precisamente: aumento di capitale pari ad euro 14,9 mln da erogare entro il 31.12.2017; esito positivo della procedura di gara ex LR 24/2016; se siano stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 2446 e ove ricorrenti quelli di cui all'art. 2447 c.c; quali iniziative abbia intrapreso il Collegio Sindacale in caso di inerzia degli amministratori; se il Socio Regione abbia o meno sollecitato con urgenza la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata ai sensi dell'art. 2446 c.c., per verificare se ricorrano gli estremi per la ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2447 c.c.; quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere il socio Regione nel momento in cui si sono verificate le conseguenze dei rischi enunciati dalla società Airgest nell'ambito del proprio programma di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (bando impugnato dal TAR e conseguenti ritardi e ulteriori perdite); se, nell'accertata situazione di rischio, siano stati adottati senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento ai sensi dell'art. 14 comma 2 del medesimo decreto legislativo richiamato; se non ritengano, a fronte della situazione di dissesto, di dover qualificare gli interventi finanziari già disposti come meri interventi- tampone, che hanno causato il dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione della società nel medio e lungo periodo; se intendano di conseguenza, vista l'inadeguatezza dei provvedimenti gestionali adottati, proporre o meno azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, ferma restando ogni necessaria verifica sulla responsabilità amministrativa dei soggetti che, non avendo ancora esperito tale azione di responsabilità, o continuando a non azionarla, si rendano colpevoli di arrecare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, un pregiudizio al valore della partecipazione della Regione siciliana nonché un potenziale rischio per la concreta erogazione dei servizi di interesse generale di competenza della società; se, anche a voler concedere con una interpretazione estensiva che il trasferimento di fondi regionali ad Airgest sia avvenuto nel quadro di convenzioni e contratti di programma per lo svolgimento di un servizio di pubblico interesse - il trasferimento straordinario sia stato conforme alle norme di settore, se sia stato predisposto il prescritto piano di risanamento e se lo stesso sia stato approvato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e comunicato alla Corte dei Conti; se e come, nell'eventualità in cui questi passaggi non risultino compiuti, intendano assicurare il rispetto della legge e la ricapitalizzazione di Airgest fino al livello del capitale prescritto per le società di gestione aeroportuali della dimensione di Birgi, ai sensi del DM 521/1997; se le modalità di trasferimento dei fondi destinati alla società di gestione dell'aeroporto di Trapani da parte della Regione e degli Enti Locali, nonché l'utilizzazione che di tali sovvenzioni ha fatto Airgest S.p.A. con l'emanazione del bando di gara, risultano conformi agli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, agli Orientamenti comunitari nel settore dell'Aviazione, alle specifiche Linee Guida del Ministero Infrastrutture e Trasporti. (Gli interroganti chiedono risposta scritta) (24 febbraio 2018) PALMERI - TANCREDI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO